© Tutti i diritti riservati Multiethnicservices 2024
I soggetti che devono pagare un F24 contenente una compensazione, a prescindere dal fatto che il saldo del modello sia o meno a zero, non possono più farlo presentandolo in modalità cartacea in banca o posta, né possono far addebitare sul proprio conto, ma devono necessariamente procedere all’invio telematico tramite intermediario abilitato.
Esiste una distinzione del modello F24 tra soggetti titolari di PIVA e soggetti NON titolari di PIVA.
In caso di crediti compensativi sussiste l’obbligo di presentare F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un intermediario – siamo un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate).
Nel caso in cui NON ci siano crediti da compensare, il versamento telematico del modello F24 può essere effettuato in una delle seguenti modalità:
Se il modello F24 è a saldo positivo e compensazione di qualsiasi natura, o saldo zero, il pagamento deve essere effettuato tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario.
Se il modello F24 ha un saldo positivo senza compensazioni il versamento va fatto tramite il servizio di home banking della propria banca oppure tramite un intermediario abilitato.
In tutti i casi – sopra elencati – in cui scegliete di affidarvi a noi come intermediario abilitato a trasmettere il tuo modello F24, prepariamo il modello ed inviamo la pratica all’Agenzia delle Entrate.
Gli importi dovuti (se è previsto un addebito) verranno automaticamente addebitati sul tuo conto corrente dalla tua Agenzia delle Entrate entro i termini di legge.
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019.
Prenota qui un appuntamento per calcolare l’IMU.
© Tutti i diritti riservati Multiethnicservices 2024
Chat su WhatsApp