Invalidità e disabilità

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Disabilità e Invalidità - tutte le pratiche che potete presentare nel nostro Patronato a Orte Scalo

INPS, grazie alla legge 104, riconosce alle persone con disabilità il diritto alla riduzione delle disuguaglianze e il diritto alle pari opportunità di cui all’art. 2 Costituzione della Repubblica italiana.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone completamente inabili, che non possono svolgere le attività quotidiane della vita senza un aiuto costante. 

Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.

 

Requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento: 

  • il riconoscimento di una disabilità totale  (non poter camminare o svolgere autonomamente attività quotidiane della vita tipiche dell’età);
  • essere in possesso della cittadinanza italiana nonché avere la residenza in Italia;
  • hanno diritto all’indennità di accompagnamento anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto attività lavorativa subordinata o autonoma in uno degli stati dell’Unione;

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è un beneficio economico, erogato su richiesta, a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutto il contributo detenuto nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme alternative ed esclusive della stessa e nella Gestione Separata. La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

L’importo è determinato mediante il sistema di calcolo misto (una quota calcolata dal sistema retributivo e una quota dal sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.

I pensionati portatori di handicap, che non sono in grado di camminare senza il costante aiuto di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Pensione per invalidità civile

La pensione di invalidità è un beneficio economico (13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) riconosciuto a soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni, ai quali è stata riconosciuta l’invalidità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e che si trovano in stato di bisogno economico.

Assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata su richiesta, a favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se il richiedente soddisfa tutti i requisiti richiesti, sanitari ed amministrativi, e ha validità triennale. L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene automaticamente trasformato in pensione di vecchiaia.

Indennità di frequenza scolastica

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata su richiesta, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al raggiungimento della maggiore età. Il beneficio spetta ai cittadini di età inferiore ai 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita dell’udito superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

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