Immigrazione

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Il nostro ufficio di Orte Scalo fornisce i seguenti servizi di consulenza e assistenza in materia di immigrazione a cittadini stranieri:

  • Rinnovo permesso di soggiorno;
  • Richiesta di cittadinanza;
  • Richiesta ricongiungimento familiare;
  • Rilascio /aggiornamento del Permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo;
  • Richiesta test italiano A2.

Rinnovo permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno, nel diritto amministrativo e nel diritto internazionale, è un documento rilasciato da un’amministrazione statale a un individuo straniero; tale titolo consente al cittadino di uno stato estero di rimanere nel territorio nazionale per periodi di durata superiore a quelli normalmente previsti dal visto. 


Elenco delle tipologie di richieste, rinnovo di permesso di soggiorno, che potete prenotare presso la nostra sede di Orte Scalo: 

  • Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto);
  • Attesa occupazione;
  • Asilo rinnovo;
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal familiare convivente;
  • Duplicato Permesso di soggiorno;
  • Famiglia
  • Famiglia minore
  • Lavoro Autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Motivi Religiosi
  • Status apolidia rinnovo
  • Studente – Ricerca lavoro

Richiesta per ricongiungimento familiare

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Le situazioni in cui è possibile chiedere il ricongiungimento dei familiari: 

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
  • i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo politico/protezione sussidiaria che chiedono il ricongiungimento a favore dei propri familiari non sono tenuti a fornire la prova del reddito minimo ai fini dell’accoglimento della domanda. 

Consulta l’elenco completo con i documenti necessari per il rilascio del Nulla Osta del ricongiungimento familiare

Richiesta di cittadinanza

Con il termine cittadinanza si intende il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, detto civitatis, al quale l’ordinamento giuridico lega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Possono richiedere la cittadinanza anche gli stranieri che risiedano in Italia da almeno dieci anni o cinque anni come cittadini dell’Unione Europea e siano in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per mantenersi, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La ‘cittadinanza per matrimonio’ è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
La domanda di cittadinanza deve essere presentata esclusivamente online al seguente indirizzo del Servizio di inoltro Telematiche del Ministero dell’Interno solo con SPID.  

Documenti e Informazioni necessari per la domanda di Cittadinanza Italiana: 

  • marca bollo da 16 euro (estremi della marca da bollo telematica);
  • documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno UE Soggiornante Lungo Periodo, carta d’identità);
  • carta d’identità fronte e retro italiana;
  • passaporto;
  • tessera sanitaria;
  • certificato storico residenza(questa informazione si può richiedere agli Uffici Anagrafe dei Comuni in cui il cittadino straniero ha vissuto negli ultimi 10/5/4/2-1 anni);
  • codice K10 o K10C relativo ad eventuali domande di cittadinanza italiana presentate dai familiari conviventi con il richiedente;
  • data primo e ultimo ingresso in Italia;
  • indirizzi di residenza esteri a partire dall’età di 14 anni;
  • ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dall”art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113;
  • certificato di nascita, (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine(N.B. tale certificato per la sua natura non ha scadenza);
  • certificato penale rilasciato dalla autorità competente del Paese di origine, e degli eventuali ulteriori Paesi terzi di residenza, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine( N.B. tale certificato per la sua natura scade dopo sei mesi);
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi solo coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4 bis del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
  • qualora il richiedente risulti essere a carico totalmente o in parte : CU/ MOD.730/ UNICO degli ultimi tre anni e codice fiscale del familiare che si prende carico di del richiedente;
  • certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (oppure apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue solo per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna 1976)
    N.B. Se il coniuge non è cittadino italiano dalla nascita è importante conoscere la data di naturalizzazione perché da tale data decorrono i 2 anni, necessari per poter presentare domanda di cittadinanza ridotti ad 1 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

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